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Agevolazioni e finanziamenti

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Agevolazioni fiscali

L’installazione di inferriate di sicurezza rientra tra i lavori la cui spesa è ammessa alla detrazione fiscale stabilita dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), secondo le percentuali che di volta in volta sono decise dalla Legge di Bilancio.

Trattandosi di un regime agevolato previsto in presenza di determinate condizioni, il contribuente è tenuto a rilasciare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestata la sussistenza dei requisiti previsti per l’ottenimento del suddetto beneficio (cioè che sia rispettata la tipologia di lavori e che l’immobile, sul quale gli stessi insistono, sia ad uso abitativo privato).

TECNO SICUR realizza con proprio personale sia l’attività di produzione del bene oggetto di fornitura che quella di installazione, pertanto la determinazione del valore del bene significativo rispetta le indicazioni fornite dalla legge. Inoltre, il nostro ufficio amministrativo è a vostra disposizione per rendervi disponibile un fac simile su cui rendere la dichiarazione sopra citata.

Agevolazioni Fiscali | Ottobre 2022 (scarica il PDF)

Sotto riportiamo un estratto da “L’Agenzia Informa – Ristrutturazioni Edilizie: Le agevolazioni Fiscali ”; pubblicazione a cura di Agenzia Delle Entrate, Sezione pubblicazioni on line dell’Ufficio Comunicazione“; reperibile per approfondimenti sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it/  oppure scaricabile cliccando sul pulsante.

1) Le agevolazioni previste l’installazione di inferriate di sicurezza

L’installazione di inferriate di sicurezza rientra tra i lavori la cui spesa è ammessa alla detrazione fiscale stabilita dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). E’ infatti possibile detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo le percentuali che di volta in volta sono decise dalla Legge di Bilancio, una parte della spesa sostenuta per “Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

■ rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici

■ apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione

■ porte blindate o rinforzate

■ apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini

■ installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

■ apposizione di saracinesche

■ tapparelle metalliche con bloccaggi

■ vetri antisfondamento

■ casseforti a muro

■ fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati

■ apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline”.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2019 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

2) Adempimenti per chi intende usufruire della detrazione fiscale

2.1. Pagamento tramite bonifico bancario

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:

■ causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)

■ codice fiscale del soggetto che paga

■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Esempio di causale

“Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 – Pagamento fattura n. ___ del ______ a favore di _______________ partita Iva _________________ eseguito da CF______________________”

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.

2.2. Pagamento tramite finanziamento

Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

■ la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)

■ il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria

3) Altri adempimenti

3.1 Conservazione documenti

I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di recupero del patrimonio edilizio o di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Inoltre, a seconda della tipologia di lavoro eseguito, il contribuente deve essere in possesso di:

■ domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito

■ ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta

■ delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali

■ dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi

■ abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

3.2 Comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.

Nello specifico il D.Lgs. 81/2008, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’art. 99 prescrive tale onere comunicativo solo nel caso in cui i lavori siano eseguiti da più imprese, anche non contemporaneamente, ovvero da un’unica impresa qualora la stessa impieghi un numero non inferiore a 200 uomo-giorno. Sicché, salvo il caso in cui l’installazione di inferriate si inserisca in un più ampio lavoro di ristrutturazione per cui è prevista la compresenza di più imprese, il numero di addetti non copre il suddetto requisito numerico e quindi alcuna notifica deve essere eseguita.

Nei casi in cui la comunicazione debba essere inviata all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) la stessa deve contenere le seguenti informazioni:

■ generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi

■ natura dell’intervento da realizzare

■ dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione

■ data di inizio dell’intervento di recupero.

3.2.1. Comunicazione all’ENEA.

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

L’Enea ha chiarito che la comunicazione deve essere inviata anche per gli interventi di ristrutturazione.

L’Enea in una nota ha chiarito che la comunicazione con le informazioni sugli interventi effettuati dovrà essere trasmessa per via telematica.

La comunicazione, però, non sarà obbligatoria per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia. L’Enea nella nota ha spiegato di essere “in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare.

Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico – si legge, l’Enea ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia” (http://www.acs.enea.it/tecno/trasmissioneinterventiristrutturazioneedilizia.pdf)

4) Chi può perdere la detrazione fiscale

Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

■ non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria

■ il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

N.B. In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa

■ non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate

■ non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione

■ le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali

■ sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

N.B. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme

5) Iva ridotta al 10%

Tale agevolazione, prevista dal D.P.R. 633/1972, senza alcun limite di tempo, per i lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, con la Finanziaria 2010 è stata resa permanente anche per i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

N.B. Secondo la definizione fornita dall’A.E. Direzione Regionale della Liguria – Ufficio Risorse materiali, l’installazione o la sostituzione di inferriate di sicurezza costituisce un intervento di manutenzione straordinaria.

Il beneficio riguarda gli interventi realizzati nell’ambito di contratti di appalto su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla eventuale fornitura di beni e materiali. Se quest’ultimi costituiscono una parte significativa del valore complessivo della prestazione, l’Iva agevolata si applica solo sull’importo risultante dalla differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Sono beni “significativi” quelli individuati dal D.M. 29/12/1999, quali ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza.

La legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 19) fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore.

In particolare il legislatore ha chiarito che nel determinare il valore del bene significativo si deve tener conto sia del valore delle cc. dd. parti staccate che non siano connotate da un’autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (esempio cerniere, serrature nelle inferriate apribili), sia del valore di tutti i fattori produttivi che concorrono direttamente alla produzione dello stesso cioè manodopera e materie prime (nel caso l’esecutore della prestazione sia anche il produttore del bene). Il valore così determinato non può essere inferiore a quello di acquisto dei predetti fattori produttivi ovvero a quello di acquisto del bene stesso (nel caso in cui l’esecutore sia diverso produttore).

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Ottobre 12, 2021

Competenza, disponibilità e precisione contraddistinguono il lavoro di questa azienda. Commissionare un lavoro importante e non avere nessun tipo di preoccupazione non ha prezzo: tutto si è svolto senza problemi, dalla scelta del tipo di inferriate, dove il commerciale di riferimento era molto preparato sul tipo di prodotto e le sue caratteristiche, al montaggio, avvenuto in maniera celere e con personale altrettanto gentile ed educato. Tempistiche veloci e prezzi nella media. Molto apprezzati i render che mostrano il lavoro come verrà, in modo da evitare sorprese. Insomma, niente da dire, anzi meritano piena fiducia.

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thumb Laura Trapani
Aprile 2, 2021

Professionisti. Conosciuti molti anni fa sono sempre sul pezzo. Bravi.

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Luglio 21, 2021

Lavoro eseguito in modo ineccepibile. Precisi, puntuali, veloci. Hanno lasciato tutto pulito con tutte le spiegazioni necessarie. Veramente un'azienda seria e affidabile. Molto soddisfatta

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Maggio 6, 2021

Ottimo lavoro! Volevo ringraziarvi per l'intervento di manutenzione tempestivo, in tempo di record.

Mario"Ottimo Lavoro!"

Mia Moglie ed io desideriamo sottolineare la professionalità e la correttezza dei Vs. installatori, i quali hanno eseguito un buon lavoro e lasciato tutto perfettamente in ordine e pulito. Grazie !

Franco"Hanno lasciato tutto pulito e in ordine"

Grazie per la cortesia e la cordialità dei vostri collaboratori nel montaggio, siamo veramente molto soddisfatti del lavoro svolto. Grazie davvero !

Roberta"Molto soddisfatti del lavoro svolto"

A conclusione dei lavori eseguiti ieri presso la mia abitazione, sono qui a darLe attestazione della soddisfazione per quanto eseguito dalla Vostra azienda. Ringrazio; in primis Lei che è stato il primo approccio verso di noi e infine gli installatori che hanno eseguito un lavoro “pulito” e in tempi rapidi sapendo risolvere in tempo reale anche un piccolo danneggiamento. ...Mi rivolgerò di nuovo a Voi per future necessità e Vi consiglierò sicuramente.

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